Forse non tutti gli amministratori di condominio sanno che il 14 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza n. 19087, con la quale ha introdotto una grande novità̀ in tema di ascensori condominiali.
Gli inquilini che desiderino installare l’impianto, per iniziare i lavori non necessitano più̀ di una delibera assembleare a loro favore. I condomini interessati possono installare, a proprie spese e senza la predetta autorizzazione assembleare, l’impianto nell’edificio che ne sia privo, “anche se quest’ultimo non rispetta le misure minime previste dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge n. 13/89 e del DM n. 236/89) e anche se ne deriva un disagio minimo nell’utilizzo delle scale“.
Non è la prima volta che i Giudici di legittimità̀ si pronunciano in questo ambito, ricordiamo per esempio la sentenza n. 20713/2017, con cui si precisava che “l’installazione dell’ascensore nell’edificio che ne sia privo può̀ essere effettuata anche da una parte dei condomini, a condizione che gli stessi ne sopportino per intero la relativa spesa. Tuttavia, gli altri condomini, nel caso in cui intendano utilizzarlo a loro volta, saranno legittimati a farlo, ma saranno tenuti a rifondere ai primi una quota delle spese sostenute, opportunamente rivalutata, divenendo così a loro volta comproprietari dell’impianto.”
Commento del tecnico
Incorporare un ascensore nella tromba delle scale comporta spesso utilizzare delle dimensioni ridotte dell’impianto e quindi una cabina piccola. Volendo aumentarne le dimensioni la riduzione della larghezza della scala condominiale è d’obbligo. Resta quindi sospesa la decisione del Giudice di indicare se è ancora valida la dimensione minima della larghezza delle scale ad oggi riconosciuta in 800 mm. Consigliamo cautela nell’affrontare la materia.